294a1223(14)

ACCORDO SULLE SOVVENZIONI E SULLE MISURE COMPENSATIVEI MEMBRI CONCORDANO QUANTO SEGUE: Articolo 1Definizione di sovvenzione1.1. Ai fini del presente accordo, s'intende sussistere una sovvenzione qualora:a) 1) un governo o un organismo pubblico nel territorio di un membro (in appresso, nel presenteaccordo, denominato «governo») accordi un contributo finanziario, ossia nei casi in cui:i) una prassi governativa implichi il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti,iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanziesu prestiti);ii) un governo rinunci o non proceda alla riscossione di entrate altrimenti dovute (ad esempio conincentivi fiscali quali crediti d'imposta) (1);iii) un governo fornisca merci o servizi diversi da infrastrutture generali ovvero procedaall'acquisto di merci;iv) un governo effettui dei versamenti ad un meccanismo di finanziamento, o incarichi o diaordine ad un organismo privato di svolgere una o più funzioni tra quelle illustrate ai punti da i) aiii) che precedono, che di norma spetterebbero al governo e la prassi seguita non differisca pernessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dai governi;o2) venga posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensidell'articolo XVI del GATT 1994;eb) venga conferito un vantaggio.
1.2. Le sovvenzioni, come definite al paragrafo 1, saranno soggette alle disposizioni della parte IIovvero alle disposizioni della parte III o V soltanto ove si tratti di sovvenzioni specificheconformemente alle disposizioni dell'articolo 2.
Articolo 2Specificità2.1. Al fine di determinare se una sovvenzione, quale definita al paragrafo 1 dell'articolo 1, siaspecifica per un'impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie, (in appressodenominate «certe imprese») nell'ambito della giurisdizione dell'autorità concedente, siapplicano i seguenti principi:a) Ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, limitiesplicitamente l'accesso ad una sovvenzione a certe imprese, tale sovvenzione s'intende specifica.
b) Ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, stabiliscacriteri o condizioni (2) oggettivi che disciplinano l'idoneità a ricevere una sovvenzione el'ammontare della stessa non sussiste il requisito della specificità, purché l'idoneità siaautomatica e tali criteri e condizioni siano rigidamente osservati. I criteri e le condizioni devonoessere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da esseresuscettibili di verifica.
c) Ove, in deroga all'apparente constatazione di non specificità risultante dall'applicazione deiprincipi esposti ai commi a) e b), esistano motivi di ritenere che si tratti in realtà di unasovvenzione specifica, potranno essere presi in considerazione altri fattori, quali l'utilizzo di unprogramma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, l'uso predominante daparte di certe imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a certeimprese, e il modo in cui l'autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nelladecisione di concedere una sovvenzione (3). Nell'applicazione del presente comma, si terrà presente il grado di diversificazione delle attività economiche nella giurisdizione dell'autoritàconcedente, nonché da quanto tempo è in atto il programma di sovvenzione.
2.2. S'intende specifica una sovvenzione limitata a certe imprese ubicate in una determinata areageografica nell'ambito della giurisdizione dell'autorità concedente. Resta inteso che ladefinizione o la modifica di aliquote d'imposta di applicazione generale, introdotta da qualsiasilivello governativo che abbia titolo a farlo, non sarà da ritenersi una sovvenzione specifica ai finidel presente accordo.
2.3. Le sovvenzioni che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 3 s'intendono specifiche.
2.4. La determinazione della specificità ai sensi del presente articolo sarà chiaramente suffragatada elementi di prova diretti.
Articolo 3Divieto3.1. Salvo per quanto disposto dall'accordo sull'agricoltura, sono vietate le seguenti sovvenzioni,ai sensi dell'articolo 1:a) sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto (4), singolarmente o nel quadro di altrecondizioni generali, ai risultati di esportazione, ivi comprese quelle illustrate nell'allegato I (5);b) sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni generali, all'usopreferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.
3.2. Ai membri è fatto divieto di concedere o tenere in essere sovvenzioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 4Rimedi4.1. Ogniqualvolta un membro abbia ragione di ritenere che una sovvenzione vietata vengaaccordata o tenuta in essere da un altro membro, esso ha facoltà di richiedere che si proceda aconsultazioni con tale altro membro.
4.2. Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 deve includere una relazione suglielementi di prova disponibili in merito all'esistenza e alla natura della sovvenzione in questione.
4.3. A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il membro sospettato diaccordare o tenere in essere la sovvenzione in questione deve avviare le consultazioni nel piùbreve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sarà quello di chiarire la situazione e dipervenire ad una soluzione definita di comune accordo.
4.4. Ove entro 30 giorni (6) dalla richiesta di procedere a consultazioni non sia stata raggiuntauna soluzione di comune gradimento, i membri che sono parti interessate alle consultazionihanno facoltà di deferire la questione all'organo di conciliazione («DSB») per l'immediatacostituzione di un gruppo speciale, salvo che tale Organo non stabilisca per accordo unanime dinon costituirlo.
4.5. All'atto della sua costituzione, il gruppo speciale può richiedere l'assistenza del gruppopermanente di esperti (7) (nel presente accordo denominato «GPE») allo scopo di verificare se lamisura in questione sia una sovvenzione vietata. Su richiesta, il GPE procede immediatamenteall'esame degli elementi di prova relativi all'esistenza e alla natura della misura in questione,fornendo al membro che la applica o la tiene in essere l'opportunità di dimostrare che non sitratta di una sovvenzione vietata. Il GPE comunica le sue conclusioni al gruppo speciale entro untermine stabilito dallo stesso. Le conclusioni raggiunte dal GPE in merito al fatto che la misurain questione sia o meno una sovvenzione vietata, sono accettate integralmente dal gruppospeciale.
4.6. Il gruppo speciale sottopone la sua relazione finale alle parti interessate. Tale relazione saràdiffusa a tutti i membri entro 90 giorni dalla data della composizione e dalla definizione delleattribuzioni concesse al gruppo speciale.
4.7. Qualora venga accertato che la misura in questione è una sovvenzione vietata, il gruppospeciale emette una raccomandazione affinché il membro che accorda tale sovvenzione provvedaa revocarla senza indugio. A questo proposito, il gruppo speciale specifica nella suaraccomandazione il termine entro il quale la misura dev'essere revocata.
4.8. Entro 30 giorni dalla sua distribuzione a tutti i membri, la relazione del gruppo specialeadottata dall'organo di conciliazione («DSB»), salvo che una delle parti interessate nellacontroversia non notifichi formalmente a tale organo la sua intenzione di interporre appello,ovvero che lo stesso decida per accordo unanime di non adottare la relazione.
4.9. In caso di appello contro la relazione del gruppo speciale, l'organismo di appello emette lasua decisione entro 30 giorni dalla data alla quale la parte in causa notifica formalmente la suaintenzione di interporre appello. Ove l'organismo di appello consideri di non essere in grado difornire la sua relazione entro tale termine di 30 giorni, esso provvederà a comunicare all'organodi conciliazione in forma scritta i motivi del ritardo, unitamente ad una previsione del termineentro il quale presenterà la relazione. In nessun caso il procedimento può superare i 60 giorni. Larelazione d'appello è adottata dall'organo di conciliazione e accettata senza riserve dalle partiinteressate nella controversia, salvo che il DSB non decida per accordo unanime di non adottarela relazione entro 20 giorni dalla sua diffusione ai membri (8).
4.10. Qualora la raccomandazione del DSB di conciliazione non venga osservata entro il terminespecificato dal gruppo speciale, con decorrenza dalla data di adozione della relazione del gruppospeciale o dell'organismo d'appello, il DSB concede al membro che si ritiene danneggiatol'autorizzazione a prendere contromisure adeguate (9), salvo che lo stesso organo non decida peraccordo unanime di respingere la richiesta.
4.11. Qualora una parte interessata alla controversia faccia richiesta di arbitrato ai sensidell'articolo 22, paragrafo 6 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie («DSU»), sarà l'arbitroa determinare se le contromisure sono adeguate (10).
4.12. Ai fini delle vertenze condotte ai sensi del presente articolo, eccezion fatta per le scadenzespecificamente indicate nello stesso, i termini applicabili a norma della DSU per la condotta ditali vertenze corrispondono alla metà dei termini previsti nella stessa intesa.
PARTE III SOVVENZIONI PASSIBILI DI AZIONE LEGALE Articolo 5Effetti pregiudizievoliIl ricorso, da parte dei membri, a sovvenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 non deveprovocare effetti pregiudizievoli per gli interessi di altri membri, quali:a) danno all'industria nazionale di un altro membro (11);b) annullamento o compromissione di vantaggi derivanti, direttamente o indirettamente, ad altrimembri ai sensi del GATT 1994, in particolare i vantaggi di concessioni vincolate a normadell'articolo II del GATT 1994 (12);c) grave pregiudizio agli interessi di un altro membro (13).
Il presente articolo non si applica a sovvenzioni riguardanti prodotti agricoli, come previstoall'articolo 13 dell'accordo sull'agricoltura.
Articolo 6Grave pregiudizio6.1. Esiste un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 5, lettera c) nel caso di:a) sovvenzionamento totale ad valorem (14) di un prodotto che superi il 5 % (15);b) sovvenzioni finalizzate a coprire le perdite di gestione sostenute da un'industria;c) sovvenzioni finalizzate a coprire perdite di gestione sostenute da un'impresa, diverse da misureuna tantum, che non sono periodiche né possono essere ripetute per la medesima impresa evengono adottate esclusivamente in attesa della formulazione di soluzioni a lungo termine e per evitare gravi problemi sociali;d) remissione diretta di debiti, ossia remissione di debiti verso lo Stato, nonché sussidi acopertura del rimborso di debiti (16).
6.2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, non sussiste grave pregiudizio ove il membrosovvenzionante dimostri che la sovvenzione in questione non abbia causato nessuno degli effettielencati al paragrafo 3.
6.3. Può sussistere un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 5, lettera c) ove si verifichino,singolarmente o congiuntamente, i seguenti casi:a) la sovvenzione ha l'effetto di dirottare o impedire le importazioni di un prodotto simile di unaltro membro nel mercato del membro sovvenzionante;b) la sovvenzione ha l'effetto di dirottare o impedire le esportazioni di un prodotto simile di unaltro membro dal mercato di un paese terzo;c) la sovvenzione ha come effetto la vendita dei prodotti sovvenzionati a prezzi sensibilmenteinferiori rispetto a prodotti simili di un altro membro nello stesso mercato, ovvero un effetto dicompressione o depressione dei prezzi o di riduzione delle vendite nello stesso mercato;d) la sovvenzione ha come effetto l'aumento della quota di mercato mondiale del membrosovvenzionante per quanto concerne un particolare prodotto di base o una materia prima (17)sovvenzionati, rispetto alla quota media detenuta nel triennio precedente, e tale incremento segueun andamento costante nell'arco di tempo durante il quale sono state accordate sovvenzioni.
6.4. Ai fini del paragrafo 3, lettera b), l'espressione «dirottare o ostacolare le esportazioni» siriferisce ai casi in cui, ferme le disposizioni del paragrafo 7, sia stato dimostrato un cambiamentonelle quote di mercato relative, a svantaggio del prodotto simile non sovvenzionato (nell'arco diun periodo di tempo adeguatamente rappresentativo, sufficiente a dimostrare chiare tendenzenello sviluppo del mercato per il prodotto interessato, che normalmente equivale almeno ad unanno). Con l'espressione «cambiamenti nelle quote di mercato relative» si intendono, tra l'altro,le seguenti situazioni: a) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato registra un incremento;b) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato rimane costante in circostanze nelle quali, inassenza della sovvenzione, sarebbe diminuita; c) la quota di mercato del prodotto sovvenzionatodiminuisce, ma ad un ritmo più lento di come sarebbe stato in mancanza della sovvenzione.
6.5. Ai fini del paragrafo 3, lettera c), l'espressione «vendita a prezzi inferiori» comprende i casiin cui la vendita a prezzi inferiori sia stata dimostrata mediante un confronto dei prezzi delprodotto sovvenzionato con il prezzo di un prodotto analogo non sovvenzionato venduto sullostesso mercato. Il confronto dovrà essere effettuato allo stesso livello commerciale e in momenticonfrontabili, tenendo in debito conto eventuali altri fattori che possono incidere sullaconfrontabilità dei prezzi. Tuttavia, qualora non sia possibile un confronto diretto, la vendita aprezzi inferiori può essere dimostrata sulla base del valore delle unità esportate.
6.6. Ciascun membro, nel cui mercato sia presuntamente intervenuto un grave pregiudizio,provvederà, ferme le disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato V, a rendere disponibili alle partidi una controversia insorta ai sensi dell'articolo 7, e al gruppo speciale costituito ai sensidell'articolo 7, paragrafo 4, tutte le informazioni pertinenti che si possono ottenere in merito aicambiamenti nelle quote di mercato delle parti in causa, nonché riguardo ai prezzi dei prodottiinteressati.
6.7 Non si riscontreranno casi di «dirottamento o impedimento» risultanti in un grave pregiudizioai sensi del paragrafo 3, ove sussista (18) una delle seguenti circostanze nell'arco del periodo inquestione:a) divieto o restrizione delle esportazioni del prodotto simile dal membro che si ritienedanneggiato, ovvero delle importazioni provenienti da tale membro destinate al mercato di unpaese terzo interessato;b) decisione da parte di un governo importatore che detiene il monopolio commerciale o praticail commercio di Stato del prodotto interessato di spostare, per motivi non commerciali, la fontedelle importazioni dal membro che si ritiene danneggiato ad un altro paese o paesi; c) calamità naturali, scioperi, disorganizzazione nei trasporti o altri casi di forza maggiore cheincidano in misura sostanziale sulla produzione, le qualità, le quantità o i prezzi del prodottodisponibile per l'esportazione da parte del membro che si ritiene danneggiato;d) esistenza di accordi che limitano le esportazioni dal membro che si ritiene danneggiato;e) riduzione volontaria della disponibilità per l'esportazione del prodotto in questione da parte delmembro che si ritiene danneggiato (ivi compresa, tra l'altro, una situazione in cui le impreseoperanti nel territorio di tale membro abbiano riorientato autonomamente le esportazioni delprodotto verso nuovi mercati);f) mancata conformità con le norme e altri regolamenti nel paese importatore.
6.8. In assenza delle circostanze citate al paragrafo 7, l'esistenza di un grave pregiudiziodovrebbe essere determinata sulla base delle informazioni presentate al gruppo speciale oottenute dallo stesso, ivi comprese le informazioni fornite conformemente alle disposizionidell'allegato V.
6.9. Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni mantenute per i prodotti agricoli, comeprevisto dall'articolo 13 dell'accordo sull'agricoltura.
Articolo 7Mezzi di tutela7.1. Salvo per quanto previsto dall'articolo 13 dell'accordo sull'agricoltura, ogniqualvolta unmembro abbia ragione di ritenere che una sovvenzione di cui all'articolo 1, accordata o tenuta inessere da un altro membro, provochi un danno sua industria nazionale, nonché annulli ocomprometta un vantaggio, ovvero causi grave pregiudizio, esso ha facoltà di chiedere che siproceda a consultazioni con tale altro membro.
7.2. Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 dovrà includere una relazione suglielementi di prova disponibili in merito a) all'esistenza e alla natura della sovvenzione inquestione e b) al danno causato all'industria nazionale, ovvero all'annullamento ocompromissione, o al grave pregiudizio (19) causato agli interessi del membro che richiede diprocedere a consultazioni.
7.3. A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il membro sospettato diaccordare o tenere in essere la sovvenzione in questione deve avviare le consultazioni nel piùbreve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sarà quello di chiarire la situazione e dipervenire ad una soluzione stabilita di comune accordo.
7.4. Ove entro 60 giorni (20) le consultazioni non sfocino in una soluzione di comunegradimento, i membri che sono parti interessate alle consultazioni hanno facoltà di deferire laquestione all'organo di conciliazione (DSB) per l'immediata costituzione di un gruppo speciale,salvo che lo stesso DSB non decida per accordo unanime di non costituirlo. La composizione delgruppo speciale e le sue attribuzioni saranno fissate entro 15 giorni dalla data della suacostituzione.
7.5. Il gruppo speciale procede all'esame della questione e presenta una relazione finale alle partiinteressate nella controversia. La relazione è diffusa a tutti i membri entro 120 giorni dalla datadella composizione e della definizione delle attribuzioni concesse al gruppo speciale.
7.6. Entro 30 giorni dalla sua distribuzione a tutti i membri, la relazione del gruppo speciale èadottata dal DSB (21), a meno che una delle parti implicate nella controversia non notifichiformalmente allo stesso la sua decisione di interporre appello, ovvero che il DSB decida peraccordo unanime di non adottare la relazione.
7.7. In caso di appello contro la relazione del gruppo speciale, l'organismo di appello emette lasua decisione entro 60 giorni dalla data alla quale la parte in causa notifica formalmente la suaintenzione di interporre appello. Ove l'organismo di appello consideri di non essere in grado difornire la sua relazione entro tale termine di 60 giorni, esso provvede a comunicare al DSB informa scritta i motivi del ritardo, unitamente ad una previsione del termine entro il qualepresenterà la relazione. In nessun caso il procedimento potrà superare i 90 giorni. La relazione d'appello è adottata dal DSB e accettata senza riserve dalle parti implicate nella controversia,salvo che il DSB non decida per accordo unanime di non adottare tale relazione entro 20 giornidalla sua diffusione ai membri (21).
7.8. Qualora venga adottata la relazione del gruppo speciale o dell'organismo di appello, nellaquale si specifichi che una sovvenzione abbia causato effetti pregiudizievoli per gli interessi diun altro membro ai sensi dell'articolo 5, il membro che accorda o mantiene tale sovvenzioneprende misure adeguate per eliminare tali effetti pregiudizievoli o provvede a revocare lasovvenzione.
7.9. Qualora il membro in questione non abbia preso misure adeguate per eliminare gli effettipregiudizievoli della sovvenzione o per revocarla entro sei mesi dalla data alla quale l'organo diconciliazione adotta la relazione del gruppo speciale o dell'organismo d'appello, e in assenza diun accordo di compensazione, l'organo di conciliazione conferisce al membro che si ritienedanneggiato l'autorizzazione a prendere adeguate contromisure, commisurate al grado e allanatura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza, a meno che lo stesso organodi conciliazione non stabilisca per accordo unanime di respingere la richiesta.
7.10. Qualora una parte implicata nella controversia faccia richiesta di arbitrato ai sensidell'articolo 22, paragrafo 6, dell'intesa sulla risoluzione delle controversie, sarà l'arbitro adeterminare se le contromisure sono commisurate al grado e alla natura degli effettipregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza.
PARTE IV SOVVENZIONI NON PASSIBILI DI AZIONE LEGALE Articolo 8Definizione di sovvenzioni non passibili di azione legale8.1. Sono da considerarsi non passibili di azione legale le seguenti sovvenzioni (22):a) sovvenzioni che non siano specifiche ai sensi dell'articolo 2;b) sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2, ma che soddisfino le condizioni previste alparagrafo 2, lettere a), b) o c) che seguono.
8.2. In deroga alle disposizioni delle parti III e V, non sono passibili di azione legale le seguentisovvenzioni:a) assistenza per attività di ricerca svolte da imprese o da istituti di formazione di istruzionesuperiore o di ricerca sulla base di contratti stipulati con imprese, ove (23), (24), (25):l'assistenza non rappresenti (26) più del 75 % dei costi di ricerca industriale (27), ovvero il 50 %dei costi dell'attività di sviluppo precompetitiva (28), (29);e purché tale assistenza sia limitata esclusivamente a quanto segue:i) costo del personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, impiegato esclusivamentenell'attività di ricerca);ii) costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati in forma esclusiva e permanente(salvo quando alienati su base commerciale) per l'attività di ricerca;iii) costi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, ivicompresa l'acquisizione di dati di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.;iv) spese generali aggiuntive sostenute in conseguenza diretta dell'attività di ricerca;v) altri costi di gestione (ad esempio per materiali, forniture e simili) sostenute in conseguenzadiretta dell'attività di ricerca.
b) assistenza a favore di regioni svantaggiate nel territorio di un membro, fornita nell'ambito diun quadro generale di sviluppo regionale (30), di carattere non specifico (ai sensi dell'articolo 2)e limitata a regioni in possesso dei requisiti, fermo restando che:i) ciascuna regione svantaggiata dev'essere un'area geografica continua chiaramente delimitatacon un'identità amministrativa ed economica ben definibile;ii) la regione è considerata svantaggiata sulla base di criteri neutri e oggettivi (31), dai qualirisulta evidente che le difficoltà dell'area non derivano da circostanze temporanee; i criteri devono essere enunciati chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo dapoter essere verificati;iii) i criteri devono includere una valutazione dello sviluppo economico, basata almeno su unodei seguenti fattori:- reddito pro capite, o reddito familiare pro capite, o PNL pro capite, che non dev'esseresuperiore all'85 % della media del territorio interessato;- tasso di disoccupazione, che dev'essere pari almeno al 110 % della media del territoriointeressato;c) assistenza finalizzata a promuovere l'adeguamento degli impianti esistenti (32) ai nuoviobblighi in materia ambientale imposti da leggi e/o regolamenti e che risultano in maggiorivincoli e oneri finanziari per le imprese, purché tale assistenza:i) sia una misura una tantum e non ricorrente; eii) sia limitata al 20 % del costo dell'adattamento; eiii) non copra il costo di sostituzione e di gestione dell'investimento assistito, che dev'esseretotalmente a carico delle imprese; eiv) sia direttamente collegata e proporzionata alla riduzione delle nocività e dell'inquinamentopianificata dall'impresa, e non si riferisca a eventuali risparmi ottenibili nei costi di produzione;v) sia disponibile per tutte le imprese che possono adottare le nuove attrezzature e/o i nuoviprocessi di produzione.
8.3. Un programma di sovvenzioni per il quale si invochino le disposizioni del paragrafo 2 deveessere notificato al comitato prima della sua attuazione, conformemente alle disposizioni dellaparte VII. La notifica deve essere sufficientemente dettagliata, al fine di consentire agli altrimembri di valutare la conformità del programma con le condizioni e i criteri esposti nelledisposizioni pertinenti del paragrafo 2. I membri inoltre provvedono a fornire al comitatoaggiornamenti annuali di tali notifiche, in particolare fornendo informazioni in merito alla spesaglobale per ciascun programma e a eventuali modifiche apportate al programma. Gli altri membrihanno il diritto di chiedere informazioni su singoli casi di sovvenzioni concesse a norma di unprogramma oggetto di notifica (33).
8.4. Su richiesta di un membro, il segretariato procede all'esame di una notifica effettuata ai sensidel paragrafo 3 e, ove necessario, chiede ulteriori informazioni al membro sovvenzionante inmerito al programma notificato oggetto di esame, provvedendo in seguito a comunicare leproprie conclusioni al comitato. Quest'ultimo, su richiesta, esamina prontamente le conclusionidel segretariato (o, se non è stata richiesta una verifica da parte del segretariato, la notifica stessa)nell'intento di accertare se siano stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 2. Laprocedura prevista nel presente paragrafo è completata al più tardi alla prima riunione regolaredel comitato successiva alla notifica di un programma di sovvenzioni, purché sia trascorso unintervallo di almeno due mesi tra la notifica e la riunione del comitato. La procedura di verificadescritta nel presente paragrafo si applica inoltre, su richiesta, a eventuali modifiche sostanzialidi un programma notificate negli aggiornamenti annuali di cui al paragrafo 3.
8.5. Su richiesta di un membro, l'accertamento effettuato dal comitato, di cui al paragrafo 4,ovvero il mancato accertamento da parte dello stesso, nonché la violazione, in singoli casi, dellecondizioni esposte in un programma oggetto di notifica sono sottoposti a procedura vincolante diarbitrato. Il collegio arbitrale presenta le sue conclusioni ai membri entro 120 giorni dalla data incui la questione è stata sottoposta ad arbitrato. Salvo per quanto diversamente disposto nelpresente paragrafo, le procedure di arbitrato che si tengono a norma dello stesso sono soggetteall'intesa sulla risoluzione delle controversie.
Articolo 9Consultazioni e mezzi di tutela autorizzati9.1. Qualora, nel corso dell'attuazione di un programma di cui all'articolo 8, paragrafo 2,nonostante tale programma sia conforme ai criteri esposti nello stesso paragrafo, un membro abbia motivo di ritenere che tale programma abbia provocato gravi effetti pregiudizievoli per lasua industria nazionale, tali da provocare danni ai quali difficile porre rimedio, esso può chiederedi procedere a consultazioni con il membro che concede o mantiene in essere la sovvenzione.
9.2. A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il membro che concede otiene in essere il programma di sovvenzioni in questione deve avviare le consultazioni nel piùbreve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sarà quello di chiarire la situazione e dipervenire ad una soluzione di comune gradimento.
9.3. Ove entro 60 giorni dalla richiesta di procedere a consultazioni ai sensi del paragrafo 2 nonsi pervenga ad una soluzione di comune gradimento, il membro richiedente ha facoltà di deferirela questione al comitato.
9.4. Nei casi in cui una questione venga deferita al comitato, quest'ultimo procedeimmediatamente all'esame dei fatti e degli elementi di prova a dimostrazione degli effetti di cuial paragrafo 1. Ove il comitato accerti l'esistenza di tali effetti pregiudizievoli, raccomanderà almembro sovvenzionante di modificare il programma in modo da eliminarli. Il comitatopresenterà le sue conclusioni entro 120 giorni dalla data alla quale la questione è stata portata allasua attenzione ai sensi del paragrafo 3. Qualora la raccomandazione non venga osservata entrosei mesi, il comitato conferirà al membro richiedente l'autorizzazione a prendere adeguatecontromisure, commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si siaaccertata l'esistenza.
Articolo 10Applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (34)I membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che l'imposizione di un daziocompensativo (35) su qualsivoglia prodotto del territorio di un membro, importato nel territoriodi un altro membro, sia conforme alle disposizioni dell'articolo VI del GATT 1994 e ai terminidel presente accordo. Si potranno istituire dazi compensativi esclusivamente a seguito diinchieste aperte (36) e condotte conformemente alle disposizioni del presente accordo edell'accordo sull'agricoltura.
Articolo 11Inizio della procedura e successiva inchiesta11.1. Salvo quanto disposto dal paragrafo 6, l'apertura di un'inchiesta per determinare l'esistenza,il grado e l'effetto di una sovvenzione addotta avviene di norma a seguito di domanda scrittapresentata dall'industria nazionale interessata o per suo conto.
11.2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere prove sufficienti relative all'esistenza (a)di una sovvenzione e, ove possibile, al suo ammontare, (b) del pregiudizio ai sensi dell'articoloVI del GATT 1994 così come interpretato nel presente accordo e (c) del nesso di causalità fra leimportazioni sovvenzionate e il pregiudizio presunto. Una semplice asserzione, non suffragatadalle relative prove, non può considerarsi sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dal presenteparagrafo. La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il richiedente possaragionevolmente disporre relativamente a quanto segue:i) identità del richiedente con una descrizione del volume e del valore della produzione nazionaledel prodotto simile da parte del richiedente stesso. Ove la domanda scritta venga presentata perconto dell'industria nazionale, essa deve definire l'industria per conto della quale è presentata ladomanda sulla base di un elenco di tutti i produttori nazionali noti (ovvero associazioni diproduttori nazionali) del prodotto similare e, nei limiti del possibile, una descrizione del volumee del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo a tali produttori;ii) descrizione completa del prodotto ritenuto sovvenzionato, nome del paese o dei paesi diorigine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore straniero noto, corredati di un elenco di soggetti noti che importano il prodotto in questione;iii) elementi di prova concernenti l'esistenza, l'ammontare e la natura della sovvenzione inquestione;iv) prove del fatto che un presunto danno ad un'industria nazionale sia dovuto agli effetti dellesovvenzioni accordate a determinate importazioni sovvenzionate; tali prove comprendonoinformazioni sull'evoluzione del volume delle importazioni in presunto regime di sovvenzione,sul loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato nazionale e sul conseguente impatto ditali importazioni sull'industria nazionale, effetti evidenziati dai pertinenti fattori e indici cheinfluiscono sull'andamento dell'industria nazionale, come quelli elencati all'articolo 15, paragrafi2 e 4.
11.3. Spetta alle autorità esaminare l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova addottinella domanda per determinare se siano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.
11.4. Un'inchiesta a norma del paragrafo 1 può essere aperta solo se le autorità hanno accertato,dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla domanda espresso (37) daiproduttori nazionali del prodotto simile, che la domanda stessa è presentata dall'industrianazionale o per suo conto (38). La domanda s'intende presentata «dall'industria nazionale o persuo conto» se riceve il sostegno di quei produttori nazionali il cui prodotto complessivocostituisce oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile facente capo a quella parte diindustria nazionale che ha espresso sostegno o opposizione alla domanda. Tuttavia l'inchiestanon può essere aperta qualora i produttori nazionali che sostengono espressamente la domandarappresentino meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile facente capoall'industria nazionale.
11.5. Salve nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità devonoastenersi dal pubblicizzare la domanda di avvio dell'inchiesta.
11.6. Qualora, in casi particolari, le autorità interessate decidano di avviare un'inchiesta senzaaver ricevuto una domanda scritta in tal senso da un'industria nazionale o per suo conto, esseprocedono solo in presenza di sufficienti elementi di prova dell'esistenza della sovvenzione, delpregiudizio e del nesso di causalità di cui al paragrafo 2, che giustifichino l'aperturadell'inchiesta.
11.7. Degli elementi di prova dell'esistenza della sovvenzione e del pregiudizio si terrà contosimultaneamente sia a) per decidere se aprire o no l'inchiesta, sia b) successivamente, nel corsodell'inchiesta stessa, a partire, al più tardi, dalla prima data in cui possono essere applicate lemisure provvisorie in conformità delle disposizioni del presente accordo.
11.8. Nei casi in cui i prodotti non siano importati direttamente dal paese di origine ma sianoesportati da un paese intermedio verso il membro importatore, il presente accordo s'intendepienamente applicabile e la transazione o le transazioni, ai fini del presente accordo, sarannoconsiderate come se avessero avuto luogo tra il paese d'origine e il membro importatore.
11.9. Le autorità devono respingere una domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e chiuderetempestivamente la relativa inchiesta non appena si convincano che gli elementi di prova relativialla sovvenzione o al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare la prosecuzione dellaprocedura. La chiusura dell'inchiesta sarà immediata qualora l'ammontare della sovvenzione siaminimo o qualora il volume delle importazioni sovvenzionate, effettive o potenziali, o ilpregiudizio, siano di entità trascurabile. Ai fini del presente paragrafo, l'ammontare dellasovvenzione è considerato minimo se inferiore all'1 % ad valorem.
11.10. L'inchiesta non osta alle procedure di sdoganamento.
11.11. Salvo circostanze particolari, le inchieste devono concludersi entro un anno, e comunqueal più tardi entro 18 mesi dalla loro apertura.
Articolo 12Elementi di prova12.1. Ai membri e a tutte le parti interessate da un'inchiesta in merito a dazi compensativi è data notifica delle informazioni richieste dalle autorità e ampia possibilità di presentare in formascritta tutti gli elementi di prova che esse ritengano pertinenti rispetto all'inchiesta in questione.
12.1.1. Gli esportatori, i produttori stranieri o i membri interessati che riceveranno il questionariorelativo ad un'inchiesta in merito a dazi compensativi avranno un termini di almeno 30 giorni perla risposta (39). L'eventuale richiesta di proroga del termine di 30 giorni riceverà la debitaattenzione e, se adeguatamente motivata, darà luogo alla concessione della proroga nei limiti delpossibile.
12.1.2. Fermo restando l'obbligo di tutelare le informazioni riservate, gli elementi di provapresentati in forma scritta da uno dei membri o da una delle parti interessate sonotempestivamente trasmessi agli altri membri o parti coinvolti nell'inchiesta.
12.1.3. Non appena avviata un'inchiesta, le autorità trasmettono il testo integrale della domandascritta ricevuta a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, agli esportatori noti (40) e alle autorità delmembro esportatore, mettendolo, su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate.
L'esigenza di tutelare le informazioni riservate sarà tenuta nel debito conto, come previsto dalparagrafo 4.
12.2. I membri interessati e le parti interessate hanno inoltre il diritto, giustificandone il motivo,di presentare le informazioni oralmente. In tal caso, a tali membri e parti interessati sarà richiestoin seguito di trasporre in forma scritta le rispettive dichiarazioni. La decisione delle autoritàinquirenti si potrà basare esclusivamente su informazioni ed argomenti contenuti nelleregistrazioni scritte dell'autorità fornite ai membri interessati e alle parti interessate coinvoltinell'inchiesta, tenendo in debito conto l'esigenza di tutelare le informazioni confidenziali.
12.3. Nei limiti del possibile, le autorità danno tempestivamente a tutti i membri interessati e alleparti interessate la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni che non siano di naturariservata secondo la definizione del paragrafo 4, che siano pertinenti per la preparazione delleloro argomentazioni e utilizzate dalle autorità nell'ambito di un'inchiesta in materia di dazicompensativi, consentendo alle parti di predisporre le loro difese sulla base di tali informazioni.
12.4. Tutti i dati che per loro stessa natura sono riservati (ad esempio perché la loro divulgazionegarantirebbe un notevole vantaggio competitivo a un concorrente o, al contrario,pregiudicherebbe gravemente il soggetto che ha fornito l'informazione o la persona dalla qualel'ha ottenuta), o che sono stati forniti in via riservata dalle parti interessate dall'inchiesta, previapresentazione di fondati motivi devono essere trattati come tali dalle autorità, e non dovrannoessere divulgati senza l'espresso consenso della parte che li ha forniti (41).
12.4.1. Le autorità chiedono ai membri o alle parti interessate che hanno fornito informazioni dinatura riservata di farne un compendio non riservato, sufficientemente dettagliato da consentireun'adeguata comprensione della sostanza delle informazioni fornite in via riservata. In casieccezionali, tali membri o parti possono specificare che le informazioni in questione non siprestano ad essere riassunte, e dovranno allora fornire i motivi che giustificano tale impossibilità.
12.4.2. Ove le autorità ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte cheha fornito le informazioni non sia disposta a renderle pubbliche o ad autorizzarne la divulgazionein forma generalizzata o sintetica, esse possono non tener conto di tali informazioni, salvodimostrazione convincente, da parte di fonti attendibili, dell'esattezza delle stesse (42).
12.5. Salvo nei casi di cui al paragrafo 7, le autorità devono accertarsi, nel corso di un'inchiesta,dell'esattezza delle informazioni fornite dai membri interessati o dalle parti interessate e sullequali basano le proprie conclusioni.
12.6. Le autorità inquirenti possono svolgere le indagini necessarie nel territorio di altri membri,sempreché ne informino in tempo utile il membro in questione, e che quest'ultimo non siopponga all'indagine. Le autorità possono inoltre svolgere indagini nei locali di un'azienda edesaminarne le scritture ove (a) l'azienda accetti e (b) il membro in questione ne sia informato enon vi si opponga. Alle indagini svolte nei locali di un'azienda si applicano le procedure descrittenell'allegato VI. Salvo restando l'obbligo di tutelare le informazioni di natura riservata, le autoritàdovranno rendere disponibili o garantire la divulgazione dei risultati di tali indagini, ai sensi del paragrafo 8, alle aziende alle quali si riferiscono, oltre a metterli a disposizione dei richiedenti.
12.7. Ove un membro interessato o una parte interessata rifiuti o comunque non dia accesso allenecessarie informazioni entro un termine ragionevole, ovvero impedisca le indagini, le decisioni,in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base deifatti disponibili.
12.8. Prima di prendere la decisione definitiva, le autorità informano tutti i membri e le partiinteressate dei fatti essenziali esaminati, sui quali si baserà la loro decisione di applicare o nonapplicare misure definitive. Tale comunicazione deve avvenire in tempo utile perché le partipossano difendere i loro interessi.
12.9. Ai fini del presente accordo, l'espressione «parti interessate» s'intende comprendere:i) un esportatore o produttore straniero o l'importatore di un prodotto oggetto d'inchiesta, ovveroun'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori,esportatori o importatori del prodotto in questione;ii) un produttore del prodotto simile nel membro importatore, ovvero un'associazionecommerciale o di categoria, i cui membri siano in maggioranza produttori del prodotto simile nelterritorio dell'importatore membro.
L'elenco che precede non impedisce ai membri di consentire che in tale elenco siano inclusicome parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati.
12.10. Le autorità danno agli utenti industriali del prodotto oggetto d'inchiesta, nonché alleorganizzazioni che rappresentano i consumatori se si tratta di un prodotto normalmentedistribuito al dettaglio, la possibilità di fornire informazioni di pertinenza per l'inchiesta, relativaalla sovvenzione, al pregiudizio e al nesso di causalità.
12.11. Le autorità tengono nel debito conto eventuali difficoltà incontrate dalle parti interessate,e in particolare dalle piccole imprese, nel fornire le informazioni richieste, e offrono ognipossibile assistenza.
12.12. Le procedure di cui sopra non sono intese ad impedire alle autorità di un membro diprocedere con celerità all'apertura di un'inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive,di segno positivo o negativo, o di applicare misure provvisorie o definitive, in conformità dellepertinenti disposizioni del presente accordo.
Articolo 13Consultazioni13.1. Non appena possibile, successivamente all'accettazione di una domanda a normadell'articolo 11, e in ogni caso prima dell'apertura dell'inchiesta, i membri i cui prodotti possanoessere oggetto di tale inchiesta saranno invitati a procedere a consultazioni, nell'intento dichiarire la situazione in ordine alle questioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e di pervenire aduna soluzione di comune accordo.
13.2. Inoltre, per tutta la durata dell'inchiesta, ai membri i cui prodotti ne siano oggetto è offertaun'adeguata possibilità di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e dipervenire ad una soluzione concordata (43).
13.3. Salvo restando l'obbligo di concedere una ragionevole opportunità di procedere aconsultazioni, le presenti disposizioni in materia non sono intese a impedire alle autorità di unmembro di procedere con celerità all'apertura di un'inchiesta, di giungere a decisioni preliminario definitive, di segno positivo o negativo, o di applicare misure provvisorie o definitive, inconformità delle disposizioni del presente accordo.
13.4. Un membro che intenda aprire un'inchiesta o abbia in corso un inchiesta consente, surichiesta, al membro o ai membri i cui prodotti sono oggetto dell'inchiesta, di prendereconoscenza di elementi di prova non riservati, ivi compreso il compendio non riservato diinformazioni confidenziali, utilizzati per l'apertura o lo svolgimento dell'inchiesta.
Calcolo dell'importo della sovvenzione in termini di vantaggio conferito al beneficiarioAi fini della parte V, qualsiasi metodo utilizzato dall'autorità inquirente per calcolare il vantaggioderivante al beneficiario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, è previsto nella legislazionenazionale ovvero nei regolamenti di attuazione del membro interessato, e la sua applicazione perciascun caso particolare è trasparente e adeguatamente illustrata. Inoltre il metodo è conformealle indicazioni che seguono:a) il conferimento di capitale azionario da parte del governo non s'intende conferire unvantaggio, a meno che la decisione di investimento si possa considerare incompatibile con lanormale prassi di investimento (ivi compreso il conferimento di capitale di rischio) di investitoriprivati nel territorio del membro interessato;b) un prestito statale non s'intende conferire un vantaggio, a meno che non si riscontri unadifferenza tra l'importo di interessi versato sul finanziamento statale dall'azienda beneficiaria delprestito e l'importo che la stessa avrebbe versato su un analogo prestito commerciale reperito sulmercato. In questo caso il vantaggio corrisponderà alla differenza tra i due importi;c) una garanzia su prestiti da parte di un governo non s'intende conferire un vantaggio, a menoche non si riscontri una differenza tra l'importo di interessi versato dall'azienda beneficiaria su unprestito garantito dal governo e l'importo che la stessa avrebbe versato su un prestitocommerciale comparabile in mancanza di una garanzia del governo. In questo caso il vantaggiocorrisponderà alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nellecommissioni;d) la fornitura di merci o servizi ovvero l'acquisto di merci da parte di un governo non s'intendeconferire un vantaggio a meno che tale fornitura venga effettuata a fronte di un compensoinferiore all'importo che sarebbe adeguato, ovvero che l'acquisto venga effettuato a fronte di uncompenso superiore all'importo che sarebbe adeguato. L'adeguatezza del compenso saràdeterminata in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizioin questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto (ivi compresi prezzo, qualità,disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita).
Articolo 15Determinazione del danno (44)15.1. La determinazione di un danno ai fini dell'articolo VI del GATT 1994 deve basarsi suelementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazionisovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili (45) sul mercato interno e b) dellaconseguente incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti.
15.2. Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, le autorità incaricatedell'inchiesta esaminano se c'è stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in terminiassoluti che in rapporto alla produzione o al consumo dell'importatore membro. Quantoall'effetto delle importazioni sovvenzionate sui prezzi, le autorità inquirenti esaminano se taliimportazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un prodotto similedell'importatore membro, oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di far scenderenotevolmente i prezzi o di impedirne sensibili aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Unosolo, o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudiziodeterminante.
15.3. Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di un'inchiestain materia di dazi compensativi, le autorità inquirenti possono determinarne cumulativamente glieffetti solo se rilevano che (a) l'importo della sovvenzione determinato per le importazioni daciascuno dei paesi in questione è superiore a quello minimo definito dall'articolo 11, paragrafo 9,a fronte di un volume d'importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi interessati e (b) èopportuno procedere all'accertamento cumulativo degli effetti delle importazioni alla luce dellecondizioni di concorrenza esistenti tra i prodotti importati e tra questi e il prodotto interno simile.
15.4. L'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria nazionale interessata deve comportare una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che influiscono sulsuo andamento, come la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, dellaquota di mercato, dei profitti, della produttività, della redditività degli investimenti odell'utilizzazione della capacità; dei fattori che incidono sui prezzi interni; degli effetti negativi,reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sullareperibilità di capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, di un possibile aumentodell'onere sui programmi di sostegno governativi. Questo elenco non è esauriente, né i critericitati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudiziodeterminante.
15.5. Il fatto che le importazioni sovvenzionate siano causa, per gli effetti (46) delle sovvenzionistesse, di un danno nel senso indicato nel presente accordo, deve essere dimostrato. Ladimostrazione del nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il danno arrecato all'industrianazionale deve basarsi sull'esame di tutti i pertinenti elementi di prova presentati alle autorità, lequali dovranno esaminare, oltre alle importazioni sovvenzionate, anche eventuali altri fattori notiche a loro volta arrecano danno all'industria nazionale; il danno causato da questi ultimi non deveessere imputato alle importazioni sovvenzionate. Tra questi fattori possono rientrare, tra l'altro: ilvolume e i prezzi di importazioni non sovvenzionate del prodotto in questione, una contrazionedella domanda o mutamenti nell'andamento dei consumi, pratiche restrittive degli scambi messein atto da produttori nazionali e stranieri e concorrenza fra gli stessi, sviluppi tecnologici nonchéle prestazioni dell'industria nazionale in materia di esportazioni e produttività.
15.6. L'effetto delle importazioni sovvenzionate deve essere accertato in relazione allaproduzione nazionale del prodotto simile, ove i dati disponibili permettano di individuareseparatamente tale produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione e i risultati divendita e profitto dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione,gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono da accertare esaminando la produzione delgruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile,per la quale possono essere forniti i dati necessari.
15.7. La minaccia di un danno rilevante deve essere determinata sulla base di fatti e non susemplici presunzioni, congetture o remote possibilità. Un mutamento di circostanze atto a creareuna situazione nella quale la sovvenzione causerebbe un danno deve essere oggetto di una chiaraprevisione e deve configurarsi come imminente. Nel decidere se sussista una minaccia di dannorilevante le autorità debbono verificare, tra gli altri, i seguenti fattori:i) natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione ed effetti che potrebbero derivarnesugli scambi;ii) notevole incremento, sul mercato interno, di importazioni sovvenzionate, indice del probabilesostanziale incremento delle importazioni;iii) una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente esensibile aumento della medesima, ad indicare il probabile sensibile incremento di esportazionisovvenzionate nel mercato dell'importatore membro, tenuto conto della disponibilità di altrimercati di esportazione ad assorbire esportazioni supplementari;iv) il fatto che le importazioni avvengano a prezzi suscettibili di esercitare un forte effettodepressivo o di congelamento sui prezzi interni e tali da promuovere la domanda di ulterioriimportazioni; ev) le scorte dei prodotti oggetto d'inchiesta.
Nessuno dei predetti fattori costituisce, singolarmente, una base di giudizio determinante;tuttavia, nel loro insieme, essi dovranno portare a concludere che sono imminenti ulterioriesportazioni sovvenzionate dalle quali deriverebbe un danno rilevante senza un interventoprotettivo.
15.8. Nei casi in cui le importazioni sovvenzionate minacciano di arrecare un danno, si deveesaminare e decidere con particolare attenzione l'applicazione di misure compensative.
Articolo 16Definizione di industria nazionale16.1. Ai fini del presente accordo, l'espressione «industria nazionale» s'intende indicare, salvoper quanto disposto dal paragrafo 2 che segue, l'insieme dei produttori nazionali di prodottisimili, o quelli tra essi la cui produzione complessiva rappresenta una quota preponderante dellaproduzione nazionale totale di tali prodotti, fermo restando che ove i produttori siano collegati(47) agli esportatori o agli importatori, ovvero siano essi stessi importatori del prodottopresuntamente sovvenzionato, l'espressione «industria nazionale» può intendersi come indicanteil resto dei produttori.
16.2. In casi eccezionali il territorio di un membro può essere suddiviso, per la produzione inquestione, in due o più mercati in concorrenza tra loro, e in tal caso i produttori all'interno diciascuno di tali mercati possono essere considerati un'industria separata se: a) i produttori cheoperano all'interno di tale mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodottoin questione in quello stesso mercato, e b) la domanda di quel mercato non è soddisfatta inmisura determinante dai produttori del prodotto in questione con sede in altra parte del territorio.
Nei casi suddetti il danno potrà ritenersi sussistente anche se gran parte dell'industria nazionalecomplessiva non ne sia stata interessata, a condizione che vi sia una concentrazione diimportazioni sovvenzionate in quel singolo mercato e che inoltre tali importazioni causino dannoai produttori della totalità o quasi della produzione di quel mercato.
16.3. Nei casi in cui per industria nazionale s'intendono i produttori di una determinata zona, ecioè di un mercato secondo la definizione del paragrafo 2 che precede, la riscossione dei dazicompensativi riguarda soltanto i prodotti in questione inviati in tale zone per il consumo finale.
Se il diritto costituzionale dell'importatore membro non consente la riscossione dei dazicompensativi sulla base di tale criterio, l'importatore membro può riscuotere i dazi compensativisenza limitazione solo nei seguenti casi: a) se è stata data agli esportatori la possibilità di cessarel'esportazione a prezzi sovvenzionati nella zona interessata, ovvero di dare garanzie a normadell'articolo 18 del presente accordo, e non siano state date tempestivamente adeguate garanzie intal senso, e (b) se l'impossibilità di riscuotere tali dazi riguarda soltanto i prodotti di determinatiproduttori che riforniscono la zona in questione.
16.4. Qualora due o più paesi abbiano raggiunto, ai sensi del paragrafo 8, lettera a) dell'articoloXXIV del GATT 1994, un grado d'integrazione tale da presentare le caratteristiche di un unicomercato unificato, è da considerarsi industria nazionale ai sensi dei paragrafi 1 e 2 che precedonoquella dell'intera zona di integrazione.
16.5. Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 6.
Articolo 17Misure provvisorie17.1. Potranno essere applicate misure provvisorie solo qualora:a) sia stata avviata un'inchiesta in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, ne sia stata datapubblica notifica e i membri e le parti interessati abbiano avuto adeguata possibilità di presentareinformazioni e osservazioni;b) sia stata accertata in via preliminare l'esistenza di una sovvenzione e del conseguente dannoarrecato a un'industria nazionale dalle importazioni sovvenzionate; ec) le autorità interessate ritengano necessarie tali misure per impedire che sia arrecato un dannonel corso dell'inchiesta.
17.2. Le misure provvisorie prendono la forma di dazi compensativi provvisori, garantiti dadeposito in contanti o cauzione, pari all'importo della sovvenzione provvisoriamente stimato.
17.3. L'applicazione di misure provvisorie non può avvenire prima che siano decorsi 60 giornidalla data di apertura dell'inchiesta.
17.4. L'applicazione di misure provvisorie è limitata al periodo più breve possibile, che nonsuperi i quattro mesi.
17.5. Per l'applicazione delle misure provvisorie valgono le pertinenti disposizioni dell'articolo19.
Articolo 18Impegni18.1. La procedura potrà (48) essere sospesa o chiusa senza l'applicazione di misure provvisorieo di dazi compensativi all'atto dell'assunzione volontaria di impegni soddisfacenti in base aiquali:a) il governo dell'esportatore membro accetti di sopprimere o limitare la sovvenzione o diprendere altre misure in merito ai suoi effetti; ob) l'esportatore accetti di rivedere i suoi prezzi, in modo tale che le autorità inquirenti giunganoalla conclusione che non sussiste più l'effetto dannoso della sovvenzione. Gli aumenti di prezzoconseguenti all'assunzione di tale impegno non dovranno essere più elevati di quanto sianecessario per eliminare l'importo della sovvenzione. Ove tali aumenti siano sufficienti adeliminare il danno a carico dell'industria nazionale, è auspicabile che essi siano inferioriall'importo della sovvenzione.
18.2. Gli impegni saranno richiesti o accettati soltanto ove le autorità dell'importatore membroabbiano accertato in via preliminare l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio arrecatodalla stessa e, nel caso di impegni assunti da esportatori, abbiano ottenuto il consensodell'esportatore membro.
18.3. Gli impegni offerti non debbono necessariamente essere accettati ove le autoritàdell'importatore membro ritengano impossibile la loro accettazione, ad esempio se il numero diesportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, tra cui quelli di ordinegenerale. Se del caso, e ove possibile, le autorità comunicheranno all'esportatore i motivi che lehanno indotte a ritenere inopportuna l'accettazione dell'impegno, consentendogli, nella misuradel possibile, di presentare le sue osservazioni in merito.
18.4. Nel caso in cui l'impegno venga accettato, l'inchiesta sull'esistenza della sovvenzione e deldanno sarà comunque portata a termine se l'esportatore membro lo desidera o se così decidel'importatore membro. In tal caso, se si accerta che la sovvenzione o il relativo danno nonsussistono, l'impegno decade automaticamente, salvo i casi in cui si giunge a tale conclusioneprincipalmente in virtù dell'esistenza di un impegno. In questi casi le autorità interessatepotranno esigere che sia tenuto in essere per un congruo periodo di tempo un impegno conformealle disposizioni del presente accordo. Ove sia accertata l'esistenza della sovvenzione e di undanno, l'impegno assunto sarà tenuto in essere conformemente ai termini dello stesso e alledisposizioni del presente accordo.
18.5. Le autorità dell'importatore membro potranno proporre l'assunzione di impegni in materiadi prezzi, senza che all'esportatore incomba l'obbligo di assumerli. Il fatto che il governo ol'esportatore non assumano tali impegni o non accettino la proposta di farlo non può in alcunmodo pregiudicare l'esame della vertenza. Tuttavia le autorità sono libere di decidere che laminaccia di un danno sia più probabile se continuano le importazioni sovvenzionate.
18.6. Le autorità di un importatore membro possono richiedere ad un governo o ad unesportatore, di cui hanno accettato l'assunzione d'impegno, di fornire informazioni periodichecirca l'adempimento di tale impegno e di consentire la verifica dei dati pertinenti. In caso diviolazione dell'impegno assunto, le autorità dell'importatore membro possono, a norma delpresente accordo e in conformità con le sue disposizioni, prendere provvedimenti d'urgenza chepotranno consistere nell'applicazione immediata di misure provvisorie, sulla base delleinformazioni note più attendibili. In tali casi potranno essere riscossi diritti definitivi,conformemente al presente accordo, sui prodotti destinati al consumo non oltre i 90 giorni primadell'applicazione di tali misure provvisorie, fermo restando che tale imposizione retroattiva nonpuò applicarsi alle importazioni effettuate prima della violazione dell'impegno.
Articolo 19Imposizione e riscossione di dazi compensativi19.1. Ove, dopo che si siano compiuti ragionevoli sforzi per portare a termine le consultazioni,un membro stabilisca in via definitiva l'esistenza e l'importo della sovvenzione e concluda che,per effetto della stessa, le importazioni sovvenzionate causano un danno, lo stesso membro puòimporre un dazio compensativo conformemente alle disposizioni del presente articolo, salvorevoca della sovvenzione o delle sovvenzioni.
19.2. La decisione di imporre o meno un dazio compensativo nei casi in cui sussistano tutti ipresupposti, così come la decisione di applicare un dazio compensativo pari o inferioriall'importo della sovvenzione, spetta alle autorità dell'importatore membro. È opportuno chel'applicazione sia facoltativa nella giurisdizione territoriale di tutti i membri e che l'importo deldazio sia inferiore all'importo totale della sovvenzione, se tale minor importo è comunquesufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale, e che si adottino procedure checonsentano alle autorità interessate di tenere in debito conto le dichiarazioni delle parti nazionaliinteressate (49) i cui interessi possano risentire negativamente dell'imposizione di un daziocompensativo.
19.3. Una volta applicato ad un qualsiasi prodotto, il dazio compensativo verrà riscosso, perl'importo adeguato al caso e senza discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto chesono risultate sovvenzionate e causa di danno, qualunque ne sia la provenienza, salvo per quelleprovenienti da soggetti che abbiano rinunciato alle sovvenzioni in questione e dei quali sia stataaccettata l'assunzione di impegni in materia di prezzi ai sensi del presente accordo. Unesportatore, le cui esportazioni siano soggette ad un dazio compensativo definitivo ma che nonsia stato effettivamente sottoposto ad inchiesta per motivi diversi da un rifiuto a collaborare, avràdiritto ad un rapido esame affinché le autorità inquirenti stabiliscano prontamente un'aliquotaindividuale per il dazio compensativo da applicare a tale esportatore.
19.4. L'importo del dazio compensativo riscosso (50) su un prodotto importato non potràsuperare l'importo della sovvenzione di cui si sia constatata l'esistenza, calcolato in termini disovvenzione per unità di prodotto sovvenzionato ed esportato.
Articolo 20Retroattività20.1. Le misure provvisorie e i dazi compensativi saranno applicati solo ai prodotti destinati alconsumo dopo l'entrata in vigore della decisione presa a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 edell'articolo 19, paragrafo 1, rispettivamente, restando salve le eccezioni specificate nel presentearticolo.
20.2. Qualora sia stata accertata in via definitiva l'esistenza di un danno (e non nel semplice casodi minaccia di danno o di sensibile ritardo nell'impianto di un'industria), oppure, in caso diaccertamento definitivo di una minaccia di danno, qualora vi siano importazioni sovvenzionateche, in assenza delle misure provvisorie, avrebbero portato ad accertare l'esistenza di un danno, idazi compensativi potranno essere riscossi retroattivamente per il periodo nel quale siano stateapplicate le eventuali misure provvisorie.
20.3. Se il dazio compensativo definitivo è superiore a quello garantito da deposito in contanti ocauzione, la differenza non sarà riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore a quello garantito dadeposito in contanti o cauzione, sarà rimborsata la differenza o tempestivamente restituita lacauzione prestata.
20.4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora sia stata accertata la minaccia di un danno odi un sensibile ritardo (senza che il danno si sia ancora verificato), il dazio compensativodefinitivo potrà essere applicato solo a partire dalla data di accertamento della minaccia di dannoo di sensibile ritardo; l'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione dellemisure provvisorie sarà tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate intale periodo.
20.5. L'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misureprovvisorie sarà tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate in taleperiodo, qualora l'accertamento definitivo dia esito negativo.
20.6. In circostanze critiche, qualora le autorità accertino, in relazione al prodotto sovvenzionatoin questione, l'esistenza di un danno difficilmente riparabile causato da importazioni massicce,effettuate in un periodo relativamente breve, di un prodotto che gode di sovvenzioni versate oaccordate in contrasto con le disposizioni del GATT 1994 e del presente accordo, e ove appaianecessario, onde impedire il verificarsi di tale danno, imporre retroattivamente dazi compensativisu tali importazioni, il dazio compensativo definitivo potrà essere imposto sulle importazionidestinate al consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misureprovvisorie.
Articolo 21Durata e riesame dei dazi compensativi e degli impegni21.1. Un dazio compensativo resta in vigore per il tempo e nella misura necessari a neutralizzarela sovvenzione che è causa del danno.
21.2. Qualora vi siano motivi per farlo, le autorità riesaminano la necessità di tenere in essere ildazio agendo di propria iniziativa ovvero, trascorso un congruo periodo di tempodall'imposizione del dazio compensativo definitivo, su richiesta di una parte interessata chemotivi la necessità di tale riesame con dati precisi. Le parti interessate hanno inoltre il diritto dirichiedere alle autorità di esaminare se sia necessario tenere in essere il dazio per neutralizzare lasovvenzione, se sussista la probabilità che il danno continui o si ripeta una volta revocato omodificato il diritto, o entrambe le ipotesi. Qualora, a seguito del riesame a norma del presenteparagrafo, le autorità accertino che il dazio compensativo non è più giustificato, esso saràsoppresso immediatamente.
21.3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli eventuali dazi compensativi sono darevocare non oltre cinque anni dalla loro imposizione (o dalla data del più recente riesame anorma del paragrafo 2, ove il riesame abbia riguardato sia la sovvenzione che il danno, ovvero anorma del presente paragrafo) salvo accertamento da parte delle autorità, nel corso di unarevisione avviata prima di tale data, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivatapresentata con un congruo anticipo rispetto a tale data dall'industria nazionale o per conto dellastessa, che la rimozione del dazio possa portare alla prosecuzione o alla reiterazione dellasovvenzione e del danno (51). Il dazio può restare in essere in attesa dell'esito del riesame.
21.4. All'eventuale riesame effettuato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizionidell'articolo 12 relative agli elementi di prova e alla procedura. Il riesame deve avvenire in tempirapidi e concludersi di norma entro 12 mesi dalla data del suo inizio.
21.5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli impegni accettatiai sensi dell'articolo 18.
Articolo 22Notifica pubblica e spiegazione delle decisioni22.1. Ove le autorità siano convinte che gli elementi di prova addotti sono sufficienti agiustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, ne danno notifica pubblica, oltre adarne notifica al membro o ai membri i cui prodotti sono oggetto dell'inchiesta, nonché alle altreparti che, secondo quanto risulta alle autorità inquirenti, sono interessate all'inchiesta.
22.2. La notifica pubblica dell'apertura di un'inchiesta deve contenere, o comunque rendere notecon rapporto separato (52), informazioni adeguate su quanto segue:i) nome del paese o paesi esportatori e del prodotto interessato;ii) data di apertura dell'inchiesta;iii) descrizione della pratica o pratiche di sovvenzione oggetto dell'inchiesta;iv) sintesi dei fattori su cui si basa il supposto danno; v) indirizzo al quale i membri interessati e le parti interessate devono inviare le lorodichiarazioni;vi) termini entro i quali i membri interessati e le parti interessate devono far pervenire le loroopinioni.
22.3. Sarà data notifica pubblica di qualsiasi accertamento, preliminare o definitivo, di esitopositivo o negativo, di qualsiasi decisione di accettare un impegno a norma dell'articolo 18, dellacessazione di tale impegno, nonché della soppressione di un dazio compensativo definitivo. Talenotifica deve indicare, o comunque render note con rapporto separato e in modo sufficientementeparticolareggiato, le risultanze e le conclusioni raggiunte su tutti i punti di fatto e di dirittoritenuti sostanziali dalle autorità inquirenti. Tutte le notifiche e i rapporti in questione devonoessere trasmessi al membro o ai membri i cui prodotti sono oggetto dell'accertamento odell'impegno in questione, nonché alle altre parti che risultano interessate all'inchiesta.
22.4. La pubblica notifica dell'imposizione di misure provvisorie deve contenere, o comunquerender note con rapporto separato, spiegazioni sufficientemente dettagliate delle decisionipreliminare in merito all'esistenza di una sovvenzione e di un danno, con indicazione deglielementi di fatto e di diritto che hanno condotto all'accettazione o al rifiuto delle argomentazioni.
Tale notifica o rapporto deve contenere in particolare, tenuto debito conto dell'esigenza ditutelare le informazioni riservate:i) i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, i nomi dei paesi fornitori interessati;ii) una descrizione del prodotto, sufficientemente completa ai fini doganali;iii) l'importo della sovvenzione stabilito e la base utilizzata per la determinazione dell'esistenzadi una sovvenzione;iv) considerazioni relative alla determinazione del danno ai sensi dell'articolo 15;v) i motivi principali che hanno portato alla determinazione.
22.5. La pubblica notifica della conclusione o sospensione di un'inchiesta nel caso di unadecisione di applicare un diritto definitivo o di accettare un impegno deve contenere, ocomunque render note con rapporto separato, tutte le informazioni pertinenti sugli elementi difatto e di diritto, nonché i motivi che hanno portato all'applicazione di misure definitive oall'accettazione di un impegno, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioniriservate. In particolare, la notifica o il rapporto devono contenere le informazioni descritte alparagrafo 4, nonché i motivi dell'accettazione o del rifiuto delle relative argomentazioni o ragioniaddotte dai membri interessati e dagli esportatori e importatori.
22.6. La pubblica notifica di cessazione o sospensione di un'inchiesta a seguito dell'accettazionedi un impegno a norma dell'articolo 18 deve contenere, o comunque rendere nota con rapportoseparato, la parte non riservata di tale impegno.
22.7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, all'avvio e allaconclusione di riesami a norma dell'articolo 21 e alle decisioni di applicazione retroattiva deidazi a norma dell'articolo 20.
Articolo 23Esame giudiziarioOgni membro la cui legislazione nazionale contenga disposizioni in materia di misurecompensative deve disporre di procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine,tra le altre cose, di un tempestivo esame delle azioni amministrative riguardanti le decisionidefinitive e il riesame di tali decisioni ai sensi dell'articolo 21. Tali tribunali e proceduredovranno essere indipendenti dalle autorità preposte alle decisioni e al riesame in questione econsentire l'accesso all'esame a tutte le parti interessate che partecipino al procedimentoamministrativo e siano interessate, direttamente e singolarmente, dalle azioni amministrative.
Articolo 24comitato per le sovvenzioni e le misure compensative e organi sussidiari24.1. È istituito un comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, composto dirappresentanti di ciascuno dei membri. Il comitato elegge il suo presidente e si riunisce almenodue volte l'anno, nonché su richiesta di qualsiasi membro conformemente alle relativedisposizioni del presente accordo. Il comitato espleta le funzioni che gli saranno attribuite anorma del presente accordo o dai membri ed è a disposizione dei membri per consultazioni suqualunque questione attinente al funzionamento dell'accordo o al conseguimento dei suoiobiettivi. Il segretariato dell'OMC funge da segretariato del comitato.
24.2. Il comitato può istituire gli organi sussidiari opportuni.
24.3. Il comitato istituisce un gruppo permanente di esperti composto da cinque personeindipendenti, altamente qualificate in materia di sovvenzioni e relazioni commerciali. Gli espertisaranno eletti dal comitato e ogni anno uno di essi sarà sostituito. Al gruppo permanente puòessere chiesto di assistere un gruppo speciale, secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 5;inoltre il comitato può chiedere un parere in merito all'esistenza e alla natura di una sovvenzione.
24.4. Il gruppo permanente di esperti può essere consultato da qualsiasi membro e fornire parerisulla natura di eventuali sovvenzioni che tale membro intenda introdurre o tenga in essere. Ipareri sono confidenziali e non possono essere invocati in procedimenti a norma dell'articolo 7.
24.5. Nell'esercizio delle loro funzioni, il comitato e gli eventuali organi sussidiari possonoconsultarsi e chiedere informazioni a qualsiasi soggetto ritenuto opportuno. Tuttavia, prima dichiedere informazioni a un soggetto rientrante nella giurisdizione di un membro, il comitato ol'organo sussidiario in questione dovrà informarne il membro interessato.
Articolo 25Notifiche25.1. I membri convengono che, ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XVIdel GATT 1994, le rispettive notifiche relative a sovvenzioni saranno presentate al più tardi al 30giugno di ogni anno e saranno conformi alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 6.
25.2. I membri provvederanno a notificare l'esistenza di una sovvenzione, quale definitaall'articolo 1, paragrafo 1, e specifica ai sensi dell'articolo 2, concessa o tenuta in esserenell'ambito dei rispettivi territori.
25.3. Il contenuto delle notifiche dovrebbe essere sufficientemente specifico in modo daconsentire agli altri membri di valutare gli effetti commerciali e di comprendere ilfunzionamento dei programmi di sovvenzione notificati. A questo proposito, e salvo restando ilcontenuto e la forma del questionario sulle sovvenzioni (53), i membri garantiranno che lerispettive notifiche contengano le seguenti informazioni:i) forma della sovvenzione (sussidio, prestito, agevolazione fiscale, ecc.);ii) importo unitario della sovvenzione o, nei casi dove non sia possibile, importo totale o importoannuale preventivato per la sovvenzione (indicando, ove possibile, la sovvenzione media unitarianell'anno precedente);iii) obiettivo e/o scopo politico della sovvenzione;iv) durata della sovvenzione e/o eventuali altre scadenze relative alla stessa;v) dati statistici che consentono la valutazione degli effetti commerciali della sovvenzione.
25.4. Ove non contenga dei punti specifici indicati al paragrafo 3, la notifica stessa dovrà fornireuna spiegazione in merito.
25.5. Se le sovvenzioni riguardano prodotti o settori specifici, le notifiche dovrebbero esserestrutturate per prodotto o per settore.
25.6. Ove ritengano che nei rispettivi territori non sussistano misure da notificare a norma delparagrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994 e del presente accordo, i membri ne daranno comunicazione scritta al segretariato.
25.7. I membri riconoscono che la notifica di una misura non pregiudica il suo status giuridico anorma del GATT 1994 e del presente accordo, i suoi effetti ai sensi del presente accordo, né lanatura della misura stessa.
25.8. Ciascun membro ha facoltà, in qualsiasi momento, di presentare una richiesta scritta diinformazioni sulla natura e sulla portata di una sovvenzione accordata o tenuta in essere da unaltro membro (ivi comprese eventuali sovvenzioni di cui alla parte IV) o di spiegazioni sulleragioni per cui una misura specifica non sia stata ritenuta soggetta all'obbligo di notifica.
25.9. Al ricevimento di una siffatta richiesta, i membri interessati forniranno al più prestoinformazioni esaurienti e saranno pronti, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni al membroche le richieda. In particolare, dovranno fornire dettagli sufficienti per consentire all'altromembro di verificare la loro osservanza dei termini del presente accordo. Un membro che ritengadi non aver ricevuto le informazioni richieste potrà portare la questione all'attenzione delcomitato.
25.10. Qualsiasi membro, ove ritenga che un provvedimento adottato da un altro membro, aventel'effetto di una sovvenzione, non sia stato notificato in conformità delle disposizioni delparagrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994 e del presente articolo, potrà segnalare il fattoall'attenzione di tale altro membro. Se, successivamente, la presunta sovvenzione non verràprontamente notificata, il membro potrà provvedere egli stesso a segnalarla al comitato.
25.11. I membri comunicheranno senza indugio al comitato tutte le azioni intraprese in viapreliminare o definitiva in merito a dazi compensativi. Tali relazioni saranno disponibili presso ilsegretariato per la verifica da parte di altri membri. I membri provvederanno inoltre a presentarerelazioni semestrali su eventuali misure compensative adottate nei precedenti sei mesi. Lerelazioni semestrali saranno redatte su un apposito modulo standard concordaro.
25.12. Ciascun membro comunicherà al comitato a) quali siano le proprie autorità competenti perl'apertura e la conduzione delle inchieste di cui all'articolo 11 e b) quali siano le proprieprocedure interne che disciplinano l'apertura e la conduzione di tali inchieste.
Articolo 26Vigilanza26.1. Il comitato prende in esame le notifiche nuove e complete presentate a norma dell'articoloXVI, paragrafo 1 del GATT 1994 e dell'articolo 25, paragrafo 1 del presente accordo, nel corsodi sessioni speciali che si terranno ogni tre anni. Le notifiche effettuate nel frattempo (notifichedi aggiornamento) saranno esaminate in occasione delle riunioni periodiche del comitato.
26.2. Il comitato esamina le relazioni presentate a norma dell'articolo 25, paragrafo 11, inoccasione delle sue riunioni periodiche.
PARTE VIII PAESI IN VIA DI SVILUPPO MEMBRI Articolo 27Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo membri27.1. I membri riconoscono che le sovvenzioni possono svolgere un ruolo importante neiprogrammi di sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo membri.
27.2. Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comma a) non si applica a:a) paesi in via di sviluppo membri indicati nell'allegato VII;b) altri paesi in via di sviluppo membri per un periodo di otto anni dalla data di entrata in vigoredell'accordo OMC, ferma restando l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 4.
27.3. Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai paesi in via disviluppo membri per un periodo di cinque anni, né si applica ai paesi meno avanzati membri perun periodo di otto anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.
27.4. I paesi in via di sviluppo membri, di cui al paragrafo 2, lettera b, provvedono ad eliminare gradualmente le rispettive sovvenzioni alle esportazioni nell'arco del periodo di otto anni,preferibilmente in maniera progressiva. Fermo restando, tuttavia, che tali paesi in via di sviluppomembri si asterranno dall'aumentare il livello delle rispettive sovvenzioni (54) all'esportazione, eprovvederanno ad eliminarle entro un termine più breve rispetto a quello previsto nel presenteparagrafo, ove il ricorso a tali sovvenzioni all'esportazione sia incompatibile con le loro esigenzedi sviluppo. Qualora un paese in via di sviluppo membro ritenga necessario mantenere talisovvenzioni oltre il termine di 8 anni, al più tardi un anno prima della scadenza di tale termineesso deve avviare consultazioni con il comitato, che stabilirà se la concessione di una proroga ègiustificata, dopo aver esaminato le esigenze economiche, finanziarie e di sviluppo del membroin questione. Se il comitato stabilisce che la proroga è giustificata, il membro interessato procedea consultazioni annuali con il comitato al fine di verificare la necessità di mantenere lesovvenzioni. Ove il comitato non riscontri tale necessità, il membro in questione provvede adeliminare gradualmente le restanti sovvenzioni all'esportazione, entro due anni dalla scadenzadell'ultimo termine autorizzato.
27.5. I paesi in via di sviluppo membri che siano divenuti competitivi nelle esportazioni di undeterminato prodotto eliminano gradualmente le sovvenzioni all'esportazione relativamente a taleprodotto nell'arco di un periodo di due anni. Tuttavia, nel caso dei paesi in via di sviluppomembri indicati nell'allegato VII che siano divenuti competitivi nelle esportazioni di uno o piùprodotti, le sovvenzioni all'esportazione relativamente a tali prodotti saranno soppressegradualmente nell'arco di un periodo di 8 anni.
27.6. Un paese in via di sviluppo membro si può definire competitivo nelle esportazioni di unprodotto nel caso in cui tali esportazioni raggiungano una quota pari almeno al 3,25 % delcommercio mondiale di tale prodotto per due anni civili consecutivi. La competitività delleesportazioni viene accertata (a) sulla base di una notifica in tale senso da parte del paese in via disviluppo membro o (b) sulla base di un calcolo effettuato dal segretariato su richiesta di unmembro. Ai fini del presente paragrafo, per prodotto s'intende una voce della nomenclatura SA(Sistema armonizzato). Il comitato verificherà l'applicazione della presente disposizione cinqueanni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.
27.7. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano ad un paese in via di sviluppo membro nelcaso di sovvenzioni alle esportazioni conformi alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5. In tal casosi applicano le disposizioni dell'articolo 7.
27.8. Non è prevista la presunzione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del fatto che unasovvenzione concessa da un paese in via di sviluppo membro dia luogo ad un grave danno, comedefinito nel presente accordo. Tale grave danno, ove esistente a norma del paragrafo 9, dovràessere dimostrato mediante prove dirette, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6,paragrafi da 3 a 8.
27.9. Quanto alle sovvenzioni passibili di azione legale, concesse o tenute in essere da un paesein via di sviluppo membro e diverse da quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 1, è possibileastenersi dall'autorizzare o dall'applicare un'azione ai sensi dell'articolo 7, a meno che non siriscontri l'annullamento o la compromissione di concessioni tariffarie o altri obblighi derivantidal GATT 1994 in conseguenza di tali sovvenzioni, in misura tale da dirottare o impedire leimportazioni di un prodotto simile di un altro membro nel mercato del paese in via di sviluppomembro che concede la sovvenzione, o salvo che si verifichi un danno a carico dell'industrianazionale nel mercato di un importatore membro.
27.10. Un'inchiesta in materia di dazi compensativi su un prodotto originario di un paese in viadi sviluppo membro s'intende chiusa non appena le autorità interessate accertino che:a) il livello generale delle sovvenzioni concesse sul prodotto in questione non supera il 2 % delsuo valore calcolato su base unitaria; ob) il volume delle importazioni sovvenzionate rappresenta meno del 4 % delle importazioni totalidel prodotto simile nell'importatore membro, a meno che le importazioni provenienti dai paesi invia di sviluppo membri, le cui quote individuali sul totale delle importazioni rappresentano meno del 4 %, nel loro insieme non superino il 9 % delle importazioni totali del prodotto similenell'importatore membro.
27.11. Per i paesi in via di sviluppo membri di cui al paragrafo 2, lettera b), che abbianosoppresso le sovvenzioni all'esportazione prima della scadenza del termine di 8 anni dalla data dientrata in vigore dell'accordo OMC, nonché per i paesi in via di sviluppo membri indicatinell'allegato VII, la cifra di cui al paragrafo 10, lettera a) è 3 % invece che 2 %. La presentedisposizione si applica a partire dalla data in cui viene notificata al comitato la soppressione dellesovvenzioni all'esportazione, e resta in vigore fintanto che il paese in via di sviluppo membro cheha effettuato la notifica non concede sovvenzioni all'esportazione. La presente clausola scadeotto anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.
27.12. La determinazione dell'importo minimo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, è disciplinatadalle disposizioni dei paragrafi 10 e 11.
27.13. Le disposizioni della parte III non si applicano alla remissione diretta di debiti, a sussidii acopertura di costi sociali, in qualsivoglia forma, ivi compresa la rinuncia a entrate pubbliche ealtri trasferimenti di obbligazioni, ove tali sovvenzioni siano concesse nell'ambito di unprogramma di privatizzazione promosso da un paese in via di sviluppo membro, o direttamenteconnesse allo stesso, purché tale programma e le relative sovvenzioni si riferiscano ad un periododi tempo limitato e siano notificati al comitato, e purché il risultato finale del programma sia laprivatizzazione dell'impresa interessata.
27.14. Su richiesta di un membro interessato, il comitato procede all'esame di pratiche specifichedi sovvenzione all'esportazione di un paese in via di sviluppo membro, al fine di verificare se talipratiche siano conformi alle sue esigenze di sviluppo.
27.15. Su richiesta di un paese in via di sviluppo membro, il comitato procede all'esame di unaspecifica misura di compensazione, al fine di verificare la sua compatibilità con le disposizionidei paragrafi 10 e 11 relativamente al paese in via di sviluppo membro in questione.
Articolo 28Programmi esistenti28.1. I programmi di sovvenzione istituiti nel territorio di un membro in data anteriore alla firmadell'accordo OMC da parte dello stesso e che risultino incompatibili con le disposizioni delpresente accordo sono:a) notificati al comitato al più tardi 90 giorni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMCper quanto concerne tale membro; eb) resi conformi alle disposizioni del presente accordo entro tre anni dalla data di entrata invigore dell'accordo OMC per quanto concerne tale membro e fino ad allora non saranno soggettialla parte II.
28.2. I membri si astengono dall'ampliare la portata dei programmi di cui sopra, che non sarannorinnovati alla scadenza.
Articolo 29Trasformazione in una economia di mercato29.1. I membri la cui economia è in fase di trasformazione, da una economia a pianificazionecentralizzata ad un'economia di mercato e libera impresa, possono applicare programmi eprovvedimenti necessari ai fini di tale trasformazione.
29.2. Per quanto concerne tali membri, i programmi di sovvenzione che rientrano nell'ambitodell'articolo 3, e notificati in conformità del paragrafo 3, sono gradualmente eliminati o resiconformi all'articolo 3 entro un termine di sette anni dalla data di entrata in vigore dell'accordoOMC. In tal caso, l'articolo 4 non si applica. Resta altresì inteso che, nello stesso periodo:a) i programmi di sovvenzione che rientrano nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) non saranno passibili di azione legale ai sensi dell'articolo 7;b) quanto ad altre sovvenzioni passibili di azione legale, si applicheranno le disposizionidell'articolo 27, paragrafo 9.
29.3. I programmi di sovvenzione che rientrano nell'ambito dell'articolo 3 sono notificati alcomitato entro la prima data possibile dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC. Ulteriorinotifiche di tali sovvenzioni possono essere effettuate fino a due anni dopo la data di entrata invigore dell'accordo OMC.
29.4. In circostanze eccezionali, ai membri di cui al paragrafo 1 il comitato potrà consentire diderogare dai programmi e dalle misure oggetto di notifica, nonché dai tempi previsti, ove talideroghe siano ritenute necessarie ai fini del processo di trasformazione.
Articolo 30Le consultazioni e la composizione delle controversie a norma del presente accordo sonosoggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborate e applicatedall'intesa sulla risoluzione delle controversie, salvo specifica disposizione contraria contenutanel presente accordo.
Articolo 31Applicazione provvisoriaLe disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 8 e 9 si applicano per un periodo dicinque anni a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC. Al più tardi 180 giorniprima del termine di tale periodo, il comitato procede all'esame del funzionamento delledisposizioni di cui sopra, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione, nella stesura attuale o informa modificata, per un ulteriore periodo.
Articolo 32Altre disposizioni finali32.1. Contro una sovvenzione di un altro membro non possono essere presi provvedimentispecifici che non siano conformi alle disposizioni del GATT 1994, come interpretato dalpresente accordo (55).
32.2. Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente accordosenza il consenso degli altri membri.
32.3. Fatto salvo il paragrafo 4, le disposizioni del presente accordo si applicano alle inchieste,nonché al riesame delle misure in vigore, avviati a seguito di domande presentate alla data dientrata in vigore dell'accordo OMC per un membro, o successivamente.
32.4. Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 3, le misure compensative in vigore s'intendono applicateal più tardi alla data di entrata in vigore, per il membro, dell'accordo OMC, salvo i casi in cui lalegislazione interna del membro in questione, in vigora a tale data, contenesse già una clausoladel tipo previsto nel suddetto paragrafo.
32.5. Ogni membro prende tutte le misure necessarie, di carattere generale o particolare, pergarantire, al più tardi alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC nei suoi confronti, laconformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative alle disposizioni del presenteaccordo, nella misura in cui si applicano al membro in questione.
32.6. Ogni membro informa il comitato circa le modifiche apportate alle sue leggi e regolamentinonché in sede di applicazione di tali leggi e regolamenti, che siano di pertinenza del presenteaccordo.
32.7. Ogni anno il comitato procede all'esame dell'applicazione del funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ogni anno il comitato informa il consiglio per gliscambi di merci circa gli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato.
32.8. Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.
ELENCO ILLUSTRATIVO DI SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONEa) Concessione da parte dello Stato di sovvenzioni dirette ad imprese o industrie in funzione deirisultati di esportazione.
b) Sistemi di non restituzione di divese o altre pratiche analoghe che implicano la concessione dipremi all'esportazione.
c) Tariffe di trasporto interno e di nolo per spedizioni di esportazione, concesse o imposte daigoverni a termini più favorevoli che per le spedizioni nazionali.
d) Fornitura da parte dello Stato o di agenzie statali, direttamente o indirettamente attraversoprogrammi governativi, di prodotti o servizi importati o nazionali destinati alla produzione dimerci esportate, a termini o condizioni più favorevoli rispetto alla fornitura di prodotti o servizianaloghi o direttamente concorrenti destinati alla produzione di merci per il consumo interno,ove (nel caso di prodotti) tali termini o condizioni siano più favorevoli di quellicommercialmente disponibili (56) agli esportatori sui mercati mondiali.
e) Esenzione, remissione o rinvio, totale o parziale, di imposte dirette (57) o di contributiprevidenziali versati o dovuti da imprese industriali o commerciali (58), specificamente inrelazione alle esportazioni.
f) Detrazioni speciali direttamente connesse all'esportazione o ai risultati ottenuti nelleesportazioni, in aggiunta a quelle concesse con riferimento alla produzione destinata al consumointerno, nel calcolo della base imponibile per le imposte dirette.
g) Esenzione, o remissione, per quanto concerne la produzione e la distribuzione di prodottiesportati, da imposte indirette (57) che superino quelle riscosse sulla produzione e ladistribuzione di prodotti similari venduti per il consumo interno.
h) Esenzione, remissione o rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori (57) suibeni o servizi utilizzati per la produzione di merci esportate, che superino le misure di esenzione,remissione o rinvio di analoghe imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori su beni oservizi utilizzati per la produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; fermorestando, tuttavia, che l'esonero, l'esenzione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse astadi anteriori possono essere accordati per prodotti esportati anche ove non lo siano per prodottisimili venduti per il consumo interno, qualora tali imposte indirette a cascata riscosse a stadianteriori siano prelevate su fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato(tenuto conto del normale scarto) (59). Quanto precede è da interpretarsi in conformità delledirettive sul consumo di fattori produttivi nel processo produttivo contenute nell'allegato II.
i) Remissione o rimborso di oneri sulle importazioni (drawback) (57) superiori a quelli prelevatisu fattori produttivi importati, utilizzati per la realizzazione di prodotti esportati (tenuto conto delnormale scarto); fermo restando, tuttavia, che in casi particolari un'azienda potrà utilizzare fattoriproduttivi nazionali in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a fattori diproduzione importati, in sostituizione degli stessi, al fine di beneficiare di questa disposizionequalora l'importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione si verifichino entro unragionevole lasso di tempo, non superiore a due anni. Quanto precede è da interpretarsi inconformità delle direttive sul consumo di fattori produttivi contenute nell'allegato II e delledirettive per determinare se sistemi di rimborso del dazio su fattori produttivi di sostituzionecostituiscano sovvenzioni all'esportazione, contenute nell'allegato III.
j) Istituzione da parte dello Stato (o di organismi speciali controllati dallo Stato) di programmi digaranzia del credito all'esportazione o di assicurazione, di programmi di assicurazione o garanzia contro l'aumento dei prezzi di prodotti esportati o di programmi contro i rischi valutari, a tassi dipremio insufficienti per coprire, nella lunga scadenza, i costi e le perdite operative deiprogrammi.
k) Concessione da parte dello Stato (o di organismi speciali controllati dallo Stato e/o operantisotto la sua autorità) di crediti all'esportazione a tassi inferiori a quelli effettivamente applicati alreperimento di fondi da impiegare a tale scopo (o in caso di assunzioni di prestiti sui mercatifinanziari internazionali per reperire fondi con la stessa scadenza e altre condizioni di creditoanaloghe, ed espressi nella stessa valuta del credito all'esportazione) o assunzione totale oparziale degli oneri sostenuti dagli esportatori o dalle istituzioni finanziarie per l'ottenimento delcredito, nella misura in cui questo serva a garantire un sostanziale vantaggio sul piano dellecondizioni di credito all'esportazione.
Fermo restando, tuttavia, che ove un membro sia una parte contraente di un impegnointernazionale in materia di crediti ufficiali all'esportazione, sottoscritto al 1o gennaio 1979 daalmeno dodici membri originali del presente accordo (o di un impegno successivo adottato da talimembri originali) o se, nella pratica, un membro applica le disposizioni di tale impegnoconcernenti i tassi di interesse, qualsiasi prassi seguita in materia di credito all'esportazione chesia conforme a tali disposizioni non sarà considerata una sovvenzione all'esportazione vietata dalpresente accordo.
l) Ogni altro onere a carico del bilancio dello Stato che costituisca una sovvenzioneall'esportazione ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994.
DIRETTIVE SUL CONSUMO DI FATTORI IMMESSI NEL PROCESSO PRODUTTIVO (60)I1. I sistemi di rimborso delle imposte indirette prevedono l'esenzione, la remissione o il rinvio diimposte indirette a cascate riscosse a stadi anteriori sui fattori produttivi utilizzati per larealizzazione dei prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto). Analogamente, i regimi direstituzione del dazio possono prevedere la remissione o il rimborso degli oneri sull'importazioneprelevati su fattori produttivi consumati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto contodel normale scarto).
2. L'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione, contenuto nell'allegato I del presenteaccordo, fa riferimento ai «fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato»ai paragrafi h) e i). Ai sensi del paragrafo h), i sistemi di rimborso delle imposte indirettepossono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui danno luogo adesenzioni, remissioni o rinvii delle imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori chesuperino l'ammontare delle imposte effettivamente prelevate sui fattori produttivi utilizzati nellaproduzione del prodotto esportato. Ai sensi del paragrafo i), i regimi di restituzione del dazio(drawback) possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportanouna remissione o un rimborso di oneri sull'importazione superiori a quelli effettivamenteprelevati sui fattori immessi nella produzione dei prodotti esportati. Entrambi i pargarafistabiliscono che nel riscontro del consumo di tali fattori immessi nella produzione del prodottoesportato va tenuto conto del normale scarto. Il paragrafo i) prevede inoltre l'utilizzo di fattorisostitutivi, se del caso.
IINel verificare il consumo dei fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodottoesportato, nell'ambito di una inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi ai sensi delpresente accordo, le autorità inquirenti si baseranno sulla seguente procedura:1. Ove si presuma che un sistema di rimborso di imposte indirette, ovvero un regime direstituzione del dazio, dia luogo a una sovvenzione a causa dell'importo eccessivo del rimborso odella restituzione di imposte indirette o oneri sulle importazioni in relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto esportato, le autorità inquirenti dovranno innanzitutto verificare seil governo dell'esportatore membro ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura checonsente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodottoesportato e in che quantità. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffattomeccanismo, o procedura, le autorità inquirenti procederanno ad un esame per verificare se siaadeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nelpaese di esportazione. Le autorità incaricate dell'inchiesta possono ritenere necessarial'effettuazione di test pratici, in conformità all'articolo 12, paragrafo 6, al fine di verificare leinformazioni o di convincersi che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace.
2. Ove tale meccanismo, o procedura, non esista o risulti inadeguato ovvero, pur essendo istituitoe ritenuto adeguato, non venga applicato in modo efficace, si renderà necessario un ulterioreesame da parte dell'esportatore membro sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, alfine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora le autorità inquirentilo ritengano necessario, sarà condotta un'ulteriore verifica in conformità del paragrafo 1.
3. Le autorità incaricate dell'inchiesta dovrebbero considerare i fattori produttivi comematerialmente incorporati, ove gli stessi siano impiegati nel processo produttivo e risultinofisicamente presenti nel prodotto esportato. I membri fanno rilevare che un fattore non devenecessariamente essere presente nel prodotto finale nella forma in cui si presentava al momentodell'immissione nel processo di produzione.
4. Nel determinare la quantità consumata da un particolare produttivo utilizzato per lafabbricazione di un prodotto esportato, si dovrebbe tener conto di un «normale scarto» che dovràrientrare nel consumo per la produzione del prodotto esportato. Il termine «scarto» si riferisce aquella parte di un dato fattore produttivo che non svolge una funzione indipendente nel processoproduttivo, non viene consumata nella fabbricazione del prodotto esportato (per motivi qualiinefficienze) e non viene recuperata, utilizzata o venduta dallo stesso produttore.
5. Nel determinare se la quantità di scarto dichiarata sia «normale», le autorità inquirentidovrebbero tener conto del processo di produzione, dell'esperienza media dell'industria nel paesedi esportazione, e di altri fattori tecnici, se del caso. Le autorità incaricate dell'inchiestadovrebbero tenere presente che un aspetto importante è il fatto che le autorità dell'esportatoremembro abbiano effettuato un calcolo ragionevole della quantità dello scarto, nei casi in cui talequantità viene inclusa nel calcolo del rimborso o della remissione in relazione a imposte o dazi.

Source: http://www.giuri.unipd.it/conferences/FOV2-0001FE8A/FOV2-0001FE8C/Testi_Normativi/uruguay_round_docs/294A1223(14).pdf

uab.eu

Sota quines condicions funcionen (o no) els incentius econòmics? Sota quines condicions funcionen (o no) els incentius econòmics? 11/2012 - Economia. Els incentius econòmics s'utilitzen amb freqüència per estimular un comportament desitjat per part de la persona que els rep. No obstant això, els incentius també contenen informació, sobre qui el paga, sobre qui el rep, sobre el que costa

Adsorption of tetracycline on singlewalled and multiwalled carbon nanotubes as affected by aqueous solution chemistry

Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 29, No. 12, pp. 2713–2719, 2010ADSORPTION OF TETRACYCLINE ON SINGLE-WALLED AND MULTI-WALLED CARBONNANOTUBES AS AFFECTED BY AQUEOUS SOLUTION CHEMISTRYLIANGLIANG JI,y WEI CHEN,z JUN BI,y SHOURONG ZHENG,y ZHAOYI XU,y DONGQIANG ZHU,*y and PEDRO J. ALVAREZ§yState Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse, Nanjing University, Jiangsu 210

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog